FONDI AD ALBERGHI E ATTIVITÀ RICETTIVE PER CERTIFICAZIONI TURISMO ACCESSIBILE.

Il Ministero del Turismo ha reso note le modalità di utilizzo del Fondo per il Turismo Accessibile, riservato alle attività ricettive che intendono adeguare le strutture rendendole accessibili agli ospiti con disabilità.
Questa misura può contare su un dotazione complessiva pari a 18 milioni di euro, da ripartire equamente per gli anni 2022, 2023 e 2024 (quindi 6 milioni di euro per ciascun anno). I soggetti beneficiari dovranno impiegare gli importi riconosciuti per specifici interventi di edilizia, in modo da diversificare l'offerta turistica a favore dell'inclusione sociale e consentire alle persone portatrici di handicap di accedere e usufruire dei servizi messi a disposizione.
Vediamo, di seguito, quali sono le attività che possono ottenere le certificazioni per il turismo accessibile fruendo dei finanziamenti previsti dal fondo.
DESTINATARI DEL FONDO E INTERVENTI FINANZIABILI
Con il Decreto Interministeriale, firmato dal Ministero del Turismo e dal Ministero per le Disabilità, sono state stabilite le modalità di fruizione dei finanziamenti e quali sono i lavori di adeguamento che consentono di ottenere le certificazioni previste dalla misura.
Il Fondo per il Turismo Accessibile, infatti, finanzia interventi di ristrutturazione o di installazione di specifici impianti idonei ai clienti con disabilità, finalizzati al rilascio delle seguenti certificazioni:
UNI ISO 21902:2022 (certificazione standard turismo accessibile);
UNI CEI EN 17210:2021 (certificazione di accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito – Requisiti funzionali);
UNI/PdR 92:202 (per gli stabilimenti balneari (Linee guida per la sostenibilità ambientale, la certificazione di accessibilità, la qualità e la sicurezza dei servizi).
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari della misura, il testo del decreto indica i codici ATECO delle attività turistico-ricettive a cui è destinato il fondo. All'interno dell'elenco, stilato dal Ministero del Turismo, abbiamo:
Esercizi alberghieri (ATECO 55.10.00)
Esercizi extra-alberghieri (ATECO 55.20.10; ATECO 55.20.20; ATECO 55.20.30; ATECO 55.20.40; ATECO 55.20.51; ATECO 55.20.52; ATECO 55.23.50; ATECO 55.30.00; ATECO 55.90.10; ATECO 55.90.20);
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20);
Stabilimenti balneari (ATECO 93.29.20);
Strutture dirette allo svolgimento di attività sportive di maggiore interesse per la fruizione turistica, siano esse pubbliche o private, aperto al pubblico giornaliero.
Le risorse erogate variano in base alla classificazione delle attività che fanno richiesta di accesso al fondo. Il 35% delle risorse complessive sarà destinato alle strutture costituite sotto forma di catene alberghiere. Per gli stabilimenti termali e balneari, invece, è previsto il 20% delle risorse complessive. Per gli altri soggetti beneficiari, infine, le risorse concesse non sono soggette ad alcun limite.
MODALITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI
Per inoltrare domanda di accesso ai finanziamenti, il Ministero del Turismo metterà a disposizione dei soggetti richiedenti un'apposita piattaforma per l'invio telematico delle istanze. La data di apertura sarà comunicata entro 60 giorni dalla registrazione del Decreto Interministeriale.
Entro 45 giorni dalla registrazione del medesimo decreto, invece, il Ministero del Turismo renderà note le istruzioni per la costituzione dell'elenco degli enti qualificati al rilascio dei certificati di accessibilità.
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