Esonero del versamento dei contributi all’INPS per alcune categorie

I contributi previdenziali vanno versati all’INPS per chiunque svolga attività di lavoro autonomo, dipendente o di collaborazione. In generale, la contribuzione previdenziale INPS deve essere sempre versata, sia durante l’attività lavorativa che quando il lavoratore sia pensionato. Tuttavia, ci sono delle categorie di lavoratori per cui la legge stabilisce una riduzione dei contributi dovuti. Tale è il caso delle nuove assunzioni di dipendenti, come la Decontribuzione Sud oppure l’esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione. Altre riduzioni riguardano i lavoratori autonomi, come artigiani e commercianti, nonché gli aderenti al regime forfettario. Infine, la riduzione ricorre anche per i pensionati che hanno più di 65 anni. Vi sono, inoltre, ipotesi di esonero vero e proprio. In particolare, questi sono i casi in cui è possibile non versare i contributi all’INPS.

QUESTI SONO I CASI IN CUI È POSSIBILE NON VERSARE I CONTRIBUTI ALL’INPS

Si tratta dell’ipotesi riguardante i soci amministratori obbligati ad iscriversi sia alla gestione Separata che alla gestione Commercianti o Artigiani. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1759 del 2021. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che se il lavoratore svolge due attività, non sempre è obbligato a versare doppia contribuzione.

In particolare, il lavoratore non è obbligato all’iscrizione presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi nei seguenti casi. Anzitutto: 1) quando svolga un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. In questa ipotesi, in caso di contratto part time, l’obbligo di versare contributi doppi dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. Quindi, non è sempre necessario; 2) quando partecipi all’attività di una società, esclusivamente, tramite conferimento di capitale; 3) svolga un’altra attività autonoma prevalente con iscrizione alla relativa cassa previdenziale; 4) sia iscritto alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per un’altra attività d’impresa.

CONCLUSIONI

In conclusione, la legge prevede che il principio dell’alternatività della contribuzione, in base alla prevalenza, è limitato a determinate categorie. Nella specie, si applica alle gestioni previdenziali dei dipendenti, commercianti, artigiani e agricoli. All’opposto, la doppia iscrizione è inevitabile in altri casi. Lo è, ad esempio, per coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta all’iscrizione presso la gestione separata INPS.

In particolare, se si è contemporaneamente socio e amministratore di società a responsabilità limitata, vi è l’obbligo di doppia iscrizione. Ossia: sia alla gestione commercianti, per l’attività svolta nell’impresa come socio-lavoratore, che alla gestione separata, per l’incarico di amministratore. Tuttavia, la Corte ha chiarito che detto obbligo non sussiste se l’amministratore non partecipi direttamente all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

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