Esonero contributivo per aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale

L'INPS, chiarisce che in merito all'esonero contributivo per aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale. In particolare, l'Istituto precisa che, in ragione del regime di alternatività tra l'esonero di cui all'articolo 3 del DL n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del medesimo DL, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai DL n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.