Esoneri contributivi alternativi: Istruzioni per la rinuncia

Gli esoneri contributivi 2020 decreti Agosto e Ristori non possono essere fruiti interamente per gli stessi periodi: le istruzioni per la rinuncia, nel messaggio INPS n. 3475

L'Inps fornisce le istruzioni per la rinuncia alla quota di esonero contributivo previsto dal DL 104/2020 (Decreto agosto) già goduta dai datori di lavoro, in caso intendano accedere a quello previsto dal DL 137 2020. 

Si ricorda che si tratta di esoneri contributivi alternativi alla fruizione degli ammortizzatori straordinari legati all'emergenza COVID 19, riservati ai datori di lavoro privato con esclusione del settore agricolo. È prevista infatti una parziale deroga alla regola dell'alternatività delle agevolazioni 

L'istituto chiarisce che   i datori di lavoro hanno chiesto l'esonero contributivo previsto dal Dl n. 104/2020, non possono per gli stessi periodi fruire di quello previsto dal DL  137   se non restituendo almeno in parte quanto già ricevuto. 

Viene precisato   infatti che la rinuncia può riguardare anche un solo lavoratore, e la quota di esonero è pari ai contributi non versati riferiti al mese cui si rinuncia, per il lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro). Dunque la rinuncia anche per un solo lavoratore consente la riammissione all'esonero, riferito alle ore di cassa integrazione utilizzate nel mese di giugno 2020 da tutti i lavoratori interessati.

Il messaggio provvede inoltre a illustrare la procedura di compilazione dei flussi Uniemens per i necessari conguagli contributivi   

Per i datori di lavoro privati viene istituito il nuovo codice “M903”, da utilizzare nei flussi di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021 per la restituzione della contribuzione non versata sulla base del DL 104/2020.

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