Dis-coll: La disoccupazione per i collaboratori

La Dis-coll è una misura di sostegno al reddito prevista per tutti coloro che, assunti con contratti atipici, a un certo punto si trovano senza lavoro.

CHI HA DIRITTO ALLA DIS-COLL

Hanno diritto alla Dis-coll i collaboratori coordinati e continuativi, che sono in disoccupazione volontaria e risultano iscritti alla gestione separata Inps.

I collaboratori coordinati e continuativi, si ricorda, sono dei lavoratori che, pur in assenza di un contratto di assunzione, sono soggetti alle direttive dell'azienda a cui solo legati. Si tratta in sostanza di una categoria di lavoratori a metà strada tra il dipendente e l'autonomo.

Dal primo luglio del 2017, in virtù dell'art. 7 della legge n. 81/2017, che ha aggiunto all'art. 15 del dlgs n. 22/2015, alcuni commi, la Dis-coll è stata estesa anche ai dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio e agli assegnisti relativamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da questa data.

REQUISITI

I requisiti indispensabili affinché i predetti soggetti possano beneficiare della Dis-coll sono sanciti dal comma 2 dell'art. 15 del d.lgs n. 22/2015, che così recita:

"La Dis-coll è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
  • b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione."

CHI NE È ESCLUSO?

Dalla Dis-coll sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono una pensione, i titolari di partita Iva, coloro che ricoprono il ruolo di sindaco, amministratore e revisore di società e infine le associazioni e gli enti in possesso o privi di personalità giuridica.

CONDIZIONI

Come previsto dal comma 10 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, l'erogazione della Dis-coll è condizionata:

  • dalla permanenza dello stato di disoccupazione;
  • dalla "regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti".

DIS-COLL: QUANDO E COME FARE DOMANDA

L'istanza per ottenere la Dis-coll deve essere presentata telematicamente attraverso il sito dell'Inps, nel termine di 68 giorni dalla data in cui viene a cessare il contratto di collaborazione/assegno/dottorato.

Se non si è pratici dei servizi online dell'Inps è comunque possibile chiamare il Contact center (al numero 803164 gratuito da rete fissa o lo 06164164 (da rete mobile). In alternativa ci si può rivolgere a un ente di patronato o a un intermediario Inps.

DIS-COLL: DOPO QUANTO ARRIVA

La decorrenza della Dis-coll varia in base al momento in cui viene presentata la domanda:

  • se essa è presentata entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dall'ottavo giorno decorre la Dis-coll, mentre se viene avanzata dopo otto giorni dalla cessazione del rapporto, allora la Dis-coll decorre dal giorno successivo;
  • se invece la domanda è presentata durante la maternità o la degenza ospedaliera indennizzati la Dis-coll decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione di detto periodo, mentre se viene presentata dopo che la maternità o la degenza sono cessati, ma sempre nei termini di legge, la Dis-coll decorre dal giorno successivo.

COME FUNZIONA

La Dis-coll viene riconosciuta mensilmente per un numero di mensilità pari alla metà di quelle contributive, da calcolare a partire dal primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui il rapporto di lavoro è cessato e la cessazione stessa, nel limite massimo di sei mesi. Dei mesi in cui il lavoratore percepisce la Disc-coll non si tiene conto ai fini pensionistici, poiché la Dis-coll non dà diritto a contributi figurativi.

COME SI CALCOLA 

Per calcolare la DIS-COLL si parte dal reddito medio mensile del richiedente, dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali (che risulta dal versamento dei contributi effettuati, e che derivano dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all'indennità) dell'anno in cui è venuto a cessare il rapporto di lavoro e dell'anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero per i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Occorre però tenere conto, ai fini del calcolo della prestazione, di un valore limite, rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno precedente, nella misura del 75% del reddito medio mensile del richiedente, se inferiore a tale valore, o al 75% di quest'ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra reddito medio mensile e valore determinato, se superiore.

DIS-COLL 2021 

La circolare n. 7 del 21 gennaio 2021 ha disposto che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/ 2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DI SCOLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a Euro 1.227,55 per il 2021. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, Euro 1.335,40."

L'indennità viene ridotta mensilmente del 3% a partire dal 4° mese e in presenza di determinati requisiti reddituali. 

COME VIENE CORRISPOSTA

Le pubbliche amministrazioni non possono, in virtù della legislazione vigente, effettuare pagamenti in contati per cifre superiori ai 1000.00 euro, per questo la Dis-coll deve essere corrisposta con mezzi di pagamento tracciabili, ovvero:

  • bonifico presso lo sportello domiciliato dell'ufficio postale sito nel luogo di residenza o domicilio dell'avente diritto;
  • accredito su conto corrente postale o bancario;
  • versamento su libretto postale.

SOSPENSIONE E CESSAZIONE

Nel momento in cui all'Inps giunge la comunicazione di assunzione del soggetto beneficiario della Dis-coll, la prestazione viene sospesa d'ufficio.

Il diritto alla Dis-coll invece viene meno nel momento in cui:

  • cessa lo stato di disoccupazione in virtù di un contratto di assunzione;
  • il beneficiario avvia un'attività autonoma, anche in forma di impresa, senza dare comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa esisteva già nel momento in cui è presentata la domanda, non ha comunicato il reddito presunto ricavabile dalla stessa;
  • al percettore viene riconosciuto il diritto all'assegno d'invalidità ordinario, a meno che costui non preferisca la Dis-coll;
  • il lavoratore non partecipa regolarmente al percorso di riqualificazione professionale previsto dai servizi competenti.
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