Deducibilità dei contributi di previdenza complementare: Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, in base al combinato disposto dell'articolo 10 del TUIR e dell'articolo 8 del D. Lgs n. 252/2005non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementarenel limite di 5.164,57 euro, anche se versati da datore di lavoro.

Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente: deduce i contributi a carico del dipendente e non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.

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