Dal 24 maggio l’Italia è tutta gialla

Dal 24 maggio la Valle D'Aosta diventa gialla. Nessuna regione rossa né arancione. Vediamo le regole per la zona gialla
Con Ordinanza n 21A03226 pubblicata in GU n121 del 22 maggio la Valle D'Aosta diventa zona gialla dal 24 maggio 2021.
Dal 24 maggio tutta l'Italia sarà gialla
Ricordiamo che il Decreto Riaperture è stato pubblicato in GU n 117 del 18 maggio 2021 esso reca importanti novità in tema di riaperture e in particolare, visto il miglioramento della curva dei contagi da covid 19, diverse anticipazioni rispetto a quanto previsto con il precedente provvedimento del Governo Draghi.
LE REGOLE PER LA ZONA GIALLA IN VIGORE DAL 18 MAGGIO
COPRIFUOCO
- dal 18 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto riaperture, il coprifuoco viene ridotto passando dalle ore 22, attualmente in vigore, alle ore 23. Pertanto il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00.
- a partire dal 7 giugno 2021 il coprifuoco sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00.
- dal 21 giugno 2021 il coprifuoco sarà completamente abolito
RISTORAZIONE NELLA ZONA GIALLA
Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco, nonché di protocolli e linee guida adottati
CENTRI COMMERCIALI NELLA ZONA GIALLA
Dal 22 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida
Piscine, palestre, centri natatori e centri benessere nella zona gialla
Dal 24 maggio 2021 le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO NELLA ZONA GIALLA
Dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI NELLA ZONA GIALLA
Dal 22 maggio 2021 è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ NELLA ZONA GIALLA
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Parchi tematici e di divertimento nella zona gialla
Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE NELLA ZONA GIALLA
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
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CORSI DI FORMAZIONE NELLA ZONA GIALLA
Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Art. 11
MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA NELLA ZONA GIALLA
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.
Si attende l'aggiornamento della sezione FAQ del sito del Governo per approfondimento sulle domande frequenti dei cittadini in merito alle nuove regole.