Covid, non si può licenziare chi omette al datore contatti indiretti col virus

La mancata comunicazione non mette in serio pericolo la sicurezza sul lavoro

Non rischia sempre di essere licenziato il dipendente che non informa il datore di lavoro della possibilità di un contagio da Covid. Soprattutto se il contatto avuto con una persona positiva al virus è indiretto, tale da non mettere in serio pericolo la sicurezza sul lavoro.

È il principio che emerge da due sentenze, una del Tribunale di Treviso e l’altra della Corte d’appello di Palermo, che hanno deciso due vicende scoppiate nei mesi della pandemia.

Il primo caso coinvolge una massaggiatrice di un ambulatorio specializzato in medicina estetica, che non ha riferito al datore di lavoro una conversazione avuta con una cliente, la quale le aveva raccontato di un contatto con un positivo al Covid che la figlia, rientrata dalla Cina, avrebbe avuto. Invece di avvisare l’ambulatorio, la dipendente si era recata dai Carabinieri, che avevano poi interpellato la cliente, la quale però aveva riferito circostanze diverse.

Se è vero che il dipendente deve avvisare il datore di lavoro di qualsiasi situazione di pericolo cui venga a conoscenza, in base all’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 e che la direttiva Ue 2020/739, recepita con l’articolo 4 del decreto legge 125/2020, ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell’ambiente di lavoro, nel caso specifico per il tribunale di treviso (sentenza 278 del 7 luglio 2021) la situazione non rappresentava un serio e concreto pericolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL LAVORATORE NON VUOLE VACCINARSI? SOSPENSIONE E STOP ALLA RETRIBUZIONE

Il giudice ha così ritenuto illegittimo il licenziamento, ma ha anche avvertito che è opportuno che i lavoratori collaborino con il datore per evitare situazioni sanitarie di rischio.

Per la stessa ragione è stato reintegrato il dipendente licenziato per giusta causa a Palermo per non aver informato immediatamente il datore di lavoro che la moglie aveva avuto un contatto con una collega, poi risultata positiva. Il lavoratore, infatti, aveva poi seguito la procedura di isolamento fiduciario disposta dalla Asl competente, ma non aveva avvisato subito l’azienda della situazione di rischio.

Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato, ma l’azienda aveva impugnato la sentenza ritenendo grave l’inadempimento del lavoratore, visto che la violazione dell’obbligo di quarantena era tutelato penalmente dai reiterati Dpcm emergenziali.

La Corte d’appello di Palermo (sentenza 937 del 28 luglio 2021) ha invece confermato l’illegittimità del licenziamento. «Infatti - si legge nella pronuncia - seppure connotata da una certa imprudenza, la condotta del lavoratore non può essere sostenuta da un grado di colpa tale da integrare un illecito disciplinare, considerato anche che l’isolamento fiduciario derivava da un rischio di contagio doppiamente indiretto».

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