Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: Nessuna sanzione per l’indebita percezione

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il contribuente che ha percepito il contributo di cui all'art. 1, c.d. “Decreto Sostegni” e, successivamente all'emanazione di una Circolare dell'Agenzia, prende contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti sopraggiuntinon sarà soggetto a sanzioni. In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante provvederà a restituire tempestivamente la somma ricevutamaggiorata degli interessi
Nel caso di specie, l'errore commesso dal contribuente, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo, è quella di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé medesimo.

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