Contributi imprese trasporto passeggeri: Decreto in Gazzetta

Cosa prevede il decreto sulle misure compensative per le imprese di trasporto passeggeri non di linea Disponibili 20 milioni di euro. Va fatta domanda

In arrivo nuovi contributi, per le imprese che effettuano servizio di trasporto di passeggeri danneggiate dal Covid 19.

In merito è stato pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile che attua l'art. 85 del DL 104 2020 (Decreto Agosto). Si tratta di un finanziamento di 20 milioni totali  

Di seguito alcuni dettagli in più sui beneficiari e gli importi previsti in attesa di un ulteriore decreto sulle procedure di domanda che dovrà essere emanato entro fine agosto

BENEFICIARI DELLE MISURE COMPENSATIVE 

I contributi sono a favore:

  • delle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico 
  • disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità o dalle regioni ed enti   locali 
  • che abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, in termini di minori ricavi registrati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 202 0rispetto alla media dello stesso periodo nel precedente biennio. 

Importo compensazioni 

Le misure compensative   saranno pari alla differenza positiva tra:

  1. la media del margine operativo lordo del periodo   tra il 23 febbraio e il 31 dicembre degli esercizi   finanziari 2018 e 2019, 
  2. il margine operativo lordo dello stesso periodo dell'esercizio finanziario 2020.

A tale fine si utilizza il valore medio giornaliero del margine operativo lordo dei predetti esercizi finanziari.   

La compensazione è erogata entro il limite di 1.800.000 euro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Qualora le risorse finanziarie disponibili risultassero inferiori alla somma delle richieste contributo sarà' proporzionalmente ridotto.

Le istanze dovranno riportare il valore del margine operativo lordo   per l'anno 2020 evidenziando:

  • i costi cessanti,
  • i minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per   lo stesso danno. 

Qualora l'importo attribuibile sia superiore a 1.800.000 euro e, al termine delle attività istruttorie le risorse risultassero superiori alle richieste ulteriori contributi saranno è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato. 

ATTENZIONE

La compensazione non è consentita a sostegno delle imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà in   base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, salvo che si tratti di microimprese o di piccole imprese.

La procedura di domanda sarà definita più in dettaglio da un decreto direttoriale da adottarsi entro 15 dalla data di entrata in vigore di questo decreto.

Il soggetto gestore delle compensazioni è la società RAM che deve provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione telematica, per la gestione della documentazione delle domande via PEC.

L'istruttoria sarà validata anche da una apposita commissione Ministeriale che opererà a titolo gratuito.

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