Cessione di olio d'oliva destinato alla cosmetica: Trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile sulle cessioni di olio di oliva destinato alla produzione di cosmetici.
Sul punto l'Agenzia, visto il n. 13), tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che si riferisce a "olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione", specifica che:

  • essendo l'olio d'oliva richiamato in generale, l'aliquota IVA applicabile per le cessioni di quest'ultimo è sempre al 4%, a prescindere dalla destinazione d'uso;
  • può essere applicata l'aliquota al 4% solamente agli olii che rientrino nelle voci 1509 e 1510 della nomenclatura combinata, ossia quelli ottenuti esclusivamente mediante procedimenti meccanici e pertanto non soggetti a trattamenti chimici, riesterificazione o miscelazione con olii di diversa natura.
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