Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19

Il Ministero della Salute, con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, in ottemperanza al disposto ex art. 9 bis, comma 3 del DL n. 52 convertito, con modificazioni, in legge n. 87/2021, ha definito i criteri per il rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Le disposizioni ivi contenute si applicano esclusivamente al fine di consentire a soggetti che – per specifiche condizioni cliniche documentate – non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere la certificazione verde, di accedere ai servizi e alle attività per le quali è previsto il possesso del green pass.

Il provvedimento ministeriale precisa che:

  • le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate in formato cartaceo e, salvo ulteriori disposizioni, avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021;
  • è prevista l’emanazione di un DPCM - adottato di concerto con i Ministri della Salute e per l’Innovazione tecnologica e la transazione digitale, e dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante della Privacy – che dovrà individuare le specifiche tecniche per trattare tali certificazioni in modalità digitale assicurando la protezione dei dati personali in esse contenuti;
  • temporaneamente e fino al 30 settembre 2021 restano validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali;
  • fino alla data sopra indicata, le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nella campagna di vaccinazione nazionale;
  • il rilascio di tale certificazione è gratuito e conterrà i soli dati specificamente indicati nella circolare, di particolare interesse per i soggetti preposti alla verifica del green pass, la presenza della dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SAR -CoV -2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, dell’art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”.
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