Cartelle esattoriali notificate per via PEC sono illegittime e contestabili

Il fisco è una presenza ingombrante ma necessaria nella vita dei cittadini italiani.

Pagare le tasse, si sa, è un dovere civico ma può capitare di perdere qualche scadenza e di finire iscritti a ruolo. Questa situazione è molto comune e coinvolge decine di migliaia di persone.

Negli anni, i mezzi per consegnare le cartelle esattoriali, ovvero il documento attraverso il quale il fisco notifica l’iscrizione a ruolo, sono cambiati. Se prima addirittura poteva essere necessario l’uso del messo notificatore, oggi “basta” una PEC. Ma proprio questo innovativo strumento potrebbe essere la chiave per una cartella esattoriale contestabile.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ha infatti emesso una sentenza, la numero 3369/3/2021, chiarificatrice. Il presidente della commissione era la dottoressa Francesca Rupe, mentre relatore era la dottoressa Giulia Pantano. Questa sentenza ha uno scopo preciso: ecco quando le notifiche delle cartelle esattoriali via PEC sono illegittime e contestabili secondo la CTP di Reggio Calabria.

UN CASO CONTROVERSO

Il caso preso in esame è molto preciso. Si tratta di un controllo richiesto da un contribuente su una cartella esattoriale probabilmente notificata nel 2018.

L’estratto del ruolo è stato ricevuto nel gennaio 2019. La tassa non pagata risulterebbe essere quella sui rifiuti del 2013-14. L’ammontare del mancato pagamento era di 1.400 euro.

La verifica della posizione debitoria si è trasformata, poi, in un vero e proprio ricorso contro chi era demandato a riscuotere la somma. Il contribuente ha infatti sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica di rito che indicasse la cartella nell’estratto di ruolo.

La parte chiamata in causa si è dunque costituita in giudizio e ha richiesto l’inammissibilità del ricorso, essendo il ricorso stato proposto oltre il limite dei 60 giorni previsti dalla normativa.

Il contribuente ha però replicato, nell’aprile 2021, con una memoria difensiva nella quale viene spiegato che l’indirizzo di posta elettronica certificata usato per la notifica non può essere legalmente collegato all’agente della riscossione.

ECCO QUANDO LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI VIA PEC SONO ILLEGITTIME E CONTESTABILI

In primo grado il collegio si è espresso ammettendo il ricorso secondo i principi espressi dalla Cassazione nella sentenza numero 19704 del 2015, secondo i quali l’atto è stato presentato in maniera tempestiva.

La decisione, poi, ha visto ammettere la fondatezza dello stesso ricorso. La notifica risulta infatti essere stata inviata al contribuente tramite una PEC non istituzionale, in violazione dell’articolo 16 ter del decreto legge numero 1972 del 2012.

Perché la posta elettronica certificata sia considerata istituzionale, infatti, deve risultare nel sito Indice Pubbliche Amministrazioni. Quando non è così, le notifiche di atti effettuate con essa non possono essere considerate valide. Stabilito questo, sia la cartella esattoriale che l’iscrizione a ruolo vanno dunque annullati.

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