Bonus sanificazione: Online il modello di domanda

Pubblicato il modello di domanda per il credito d'imposta sulle spese di sanificazione, DPI e strumenti di lavoro sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

BONUS SANIFICAZIONE, IL PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE

È stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio 2021 (in allegato) sulla Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce anche le istruzioni per la compilazione, alle specifiche tecniche per la trasmissione e all'individuazione del bonus fruibile. Il modello "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" dovrà essere utilizzato per comunicare l'ammontare delle spese sostenute, al fine di consentire l'individuazione della quota fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

BONUS SANIFICAZIONE, SCADENZA E DESTINATARI

Sarà possibile presentare domanda per accedere al nuovo bonus sanificazione, dpi e tamponi 2021 dal 4 ottobre. I soggetti che hanno i requisiti per richiedere il beneficio avranno a disposizione un mese di tempo: la comunicazione potrà essere inviata entro la scadenza del 4 novembre 2021.

Secondo il Decreto Sostegni bis sono destinatari del beneficio: soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

BONUS SANIFICAZIONE, MODALITÀ DI TRASMISSIONE E SPESE AMMESSE

L'istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite: servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che il credito di imposta introdotto dal Decreto Sostegni bis per le seguenti tipologie di spese: sanificazione degli ambienti dove si esercita l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate; acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli menzionati in precedenza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. Il valore dell'agevolazione dovrebbe essere pari al 30 per cento dei costi sostenuti.

BONUS SANIFICAZIONE, MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta, per le spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta: il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 4.2, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti; d) con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

TOP