Bonus matrimoni: A chi spetta

Niente bonus matrimoni per gli sposi, solo contributi a fondo perduto per le imprese del wedding e collegate. Lo prevede il decreto Sostegni bis.

COS'È IL BONUS MATRIMONI DEL SOSTEGNI BIS

Il Governo ha posto la fiducia alla Camera in relazione al disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni bis n. 73/202. Il testo approvato dalla V Commissione permanente in data 13 luglio prevede un bonus matrimoni diverso da quello prospettato inizialmente.

Niente detrazione del 25% per il nucleo familiare per spese fino a 25.000 euro a causa del mancato passaggio in Commissione del relativo emendamento.

Del bonus beneficeranno solo le imprese che operano nel settore del wedding e sotto forma di contributo a fondo perduto. Vediamo quindi chi ne avrà diritto e quanto è stato stanziato per la misura.

AL SETTORE DEL WEDDING 60 MILIONI DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il testo approvato in Commissione contempla, nel nuovo articolo 1 ter, contributi a fondo perduto per i quali sono stati stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2021, in favore delle imprese che operano nel wedding, nell'intrattenimento, nell'organizzazione di feste e cerimonie e nell'Hotellerie-Restaurant-Catering.

Previsto inoltre: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie."

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE NEL DECRETO ATTUATIVO

Sarà compito del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze emanare un decreto, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis n. 73/2021 per definire sia i criteri per l'erogazione degli aiuti che le modalità, anche se dal testo emerge che per gli aiuti si terrà conto della differenza di fatturato del 2019 e del 2020.

La norma precisa infine che l'efficacia di queste misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europa come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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