Bonus covid pescatori autonomi: Istruzioni per la domanda

Beneficiari, requisiti, cumulabilità, modalità di domanda dell'indennità COVID per pescatori autonomi, armatori, soci cooperative di pesca. Scadenza 31 dicembre 2021.

Pubblicate finalmente le istruzioni per le domande del trattamento di sostegno al reddito a favore dei i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi, cd Bonus COVID, previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1 comma 315-318 L. 178//2020). La circolare INPS è la n. 173 del 19.11.2021

L'indennità sarà erogata fino a esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a circa 31 milioni di euro per il 2021.

BONUS PESCATORI AUTONOMI: IMPORTO E REQUISITI  

L'accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel primo semestre 2021 almeno pari al 33 per cento, rispetto al reddito del primo semestre 2019. 

Per il calcolo il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività.

  • il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni,
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021,
  • nella misura di 40 euro netti al giorno. 

Il bonus non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto ad accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS COVID PESCATORI

I lavoratori potenziali destinatari del trattamento di sostegno al reddito devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’INPS. Le credenziali di accesso sono attualmente le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di    

Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa   

(gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in

base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Ulteriori istruzioni sono reperibili

nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet

www.inps.it. 

CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

Il bonus è incompatibile:

  • con le pensioni dirette
  • con l’indennità APE sociale
  • con gli altri trattamenti di sostegno rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021: 
  • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; 
  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, 
  • trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) 
  • prestazioni del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali 

L’indennità è cumulabile invece con:

  • l'assegno ordinario di invalidità,  
  • l’indennità di disoccupazione NASpI, 
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con
  • l’indennità di disoccupazione agricola
  • con i gestori di presenza per cariche elettive e/o politiche ma non per compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi per gli stessi incarichi.

Infine la circolare specifica che in caso di rigetto della domanda l’assicurato può proporre azione giudiziaria.

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