Agenzia delle Entrate: L'attività cessata non rileva ai fini del calcolo del Cfp del Decreto Sostegni

L'Agenzia delle Entrate specifica che, ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 1, c.d. “Decreto Sostegni”, è necessario fare riferimento unicamente all'attività ancora attivanulla rileva, ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali richieste per l'ottenimento del contributo, i ricavi ottenuti tramite altre attività cessate al momento della presentazione della domanda. 

Nel caso di specie, l'istante, il quale esercitava “attività di lavaggio auto” e “distributore di carburanti”, quest'ultima chiusa a luglio 2019, ai fini del calcolo del Cfp in oggetto, dovrà fare riferimento solo ai dati relativi ai ricavi riguardanti l'attività di lavaggio auto, essendo quella di distributore di carburanti non più attiva. 

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