Addio all’esterometro dal 2022

Esterometro 2022: è un addio? A partire dal 1° gennaio 2022 le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relativi alle operazioni transfrontaliere possono avvenire esclusivamente con formato del file della fattura elettronica.

L’esterometro consiste in un documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero. Tale documento, a partire dal 1° gennaio 2022, andrà già in pensione, dopo solo tre anni di attività. Infatti i dati delle operazioni trasnazionali dovranno essere trasmesse esclusivamente con formato del file della fattura elettronica.

Sul punto, invero, è intervenuta recentemente l’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021.

Il nuovo regime previsto prevede che la comunicazione sarà effettuato per mezzo del Sistema di Interscambio e con il formato del file fattura elettronica. Vediamo cosa c’è da sapere sull‘esterometro 2022.

COS’È L’ESTEROMETRO?

L’esterometro consiste in un documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero. L’anno 2021 è l’ultimo anno interessato a tale adempimento. A decorrere dalle operazioni effettuate dal 2022 i dati dovranno essere trasmessi telematicamente allo Sdi, secondo il formato previsto dalla fatturazione elettronica.

Suddetto strumento, invero, è stato introdotto nel 2019, a seguito della normativa sulla fatturazione elettronica è divenuto necessario procedere alla comunicazione di alcuni dati relativi alle fatturazioni estere.

Questa nuova comunicazione per censire le operazioni estere ha sostituito lo spesometro, che non è infatti più necessario perché tutte le fatture sono fatte passare per il sistema centrale dell’Agenzia delle Entrate: il Sistema di Interscambio.

Chi è tenuto alla comunicazione con esterometro?

Le comunicazioni mediante esterometro sono dovute da tutti i soggetti passivi di IVA.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica sono anche esonerati dall’esterometro 2019. Questo comprende:

  • professionisti in regime di vantaggio, 
  • professionisti in regime forfettario agevolato 
  • produttori agricoli in regime di esonero;
  • associazioni sportive dilettantistiche che operano sotto il regime 389/1991 e che hanno conseguito un volume di affari non superiore a 65.000 euro
  • coloro che inviano i dati delle fatture attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (medici, farmacisti etc..).

I dati da comunicare?

Con l’esterometro vengono comunicati alcuni specifici dati. In particolare:

  • I dati identificativi di chi invia e chi riceve la fattura
  • La data che comprova il documento
  • La data di registrazione del documento
  • Il numero progressivo del documento
  • La base imponibile sulla quale si calcolano le imposte
  • L’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero, qualora l’operazione sia esente IVA, la tipologia di operazioni.

Questo deve essere compilato, a partire dal 2020, con cadenza trimestrale.

ESTEROMETRO: ADDIO A PARTIRE DAL 2022

Dovremo tuttavia dire addio all‘esterometro dal 2022. A partire dal 1° gennaio, i dati citati precedentemente dovranno essere trasmesse esclusivamente con formato del file della fattura elettronica.

Sul punto, invero, è intervenuta recentemente l’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021.

Il nuovo regime previsto prevede che la comunicazione sarà effettuato per mezzo del Sistema di Interscambio e con il formato del file fattura elettronica.

Le modalità previste dall’agenzia delle entrate

Le nuove modalità di comunicazione sono state espressamente individuate nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate.  Con espresso provvedimento, l’amministrazione finanziaria ha recepito le regole tecniche e i termini per la trasmissione.

Il nuovo provvedimento del 28 ottobre ha così accantonato le modalità, già prontamente individuate lo scorso aprile. Queste prevedevano che la comunicazione avvenisse mediante:

  • la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti stranieri nel trimestre di riferimento;
  • la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (“XXXXXXX”).

A seguito delle modifiche della Legge di Bilancio 2021, i dati invece verranno comunicati esclusivamente mediante fattura elettronica.

I NUOVI TERMINI

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha previsto nuovi termini per la presentazione della comunicazione relativamente alle operazioni transfrontaliere:

  • le operazioni attive devono essere trasmesse entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • le operazioni passive devono invece essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o la sua effettuazione.

I nuovi termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, pertanto, essendo conformi a quelli di emissione delle fatture previste dall’art. 21 del d.P.R. 633/72, consentono all’Agenzia delle Entrate di predisporre la precompilazione dei registri IVA e della dichiarazione annuale IVA.

Le modalità di invio

Il provvedimento del 28 ottobre ha anche previsto un allegato in cui si descrivono le modalità di inoltro dei dati in questione.

Secondo quanto previsto, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato XML.

I file devono essere inviati al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche.

Per quanto riguarda, invece, l’inoltro della comunicazione è facoltativo, con riferimento alle operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse
  • ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Mentre con riferimento alle ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

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